NON SI PUO’ OBBLIGARE IL GENITORE A VEDERE I FIGLI
20 marzo 2020
Con la sentenza n.6471/ 2020 del 6.03.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato esercizio da parte del genitore non collocatario del diritto/dovere di frequentare i figli non è sanzionabile economicamente. Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art.614 c.p.c. ( che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico di colui che non rispetta un ordine del Giudice) presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, mentre invece il diritto di visita dei figli costituisce un’esplicazione della relazione fra il genitore ed il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma non può mai costituire l’oggetto di una condanna da parte del Giudice. Il diritto di visita dunque non è suscettibile di coercizione.
La non coercibilità del diritto di visita non vuol dire, però, che al suo mancato esercizio non conseguano effetti. Dall’inerzia del genitore non collocatario, infatti, potranno derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art.316 cod.civ.), la decadenza dalla potestà genitoriale o anche l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole nei confronti della prole (artt.330 e 333 cod.civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.570 c.p.) quando le condotte contestate, traducendosi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, mettano concretamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
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