E' POSSIBILE VERSARE AL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE IL MANTENIMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE

29 aprile 2020

La questione è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma che ha riconosciuto la validità di una scrittura privata firmata dal padre e dalla figlia con cui quest'ultima accettava il versamento in un'unica soluzione dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di divorzio tra i genitori (la scrittura privata era stata in seguito recepita in un accordo di negoziazione assistita).

Le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in oggetto attengono alla facoltà per il beneficiario di disporre del proprio diritto al mantenimento (magari rinunciandovi preventivamente o cedendolo) e la possibilità per l'onerato di corrispondere il mantenimento in un'unica soluzione.

Sul primo punto la Corte di Cassazione (Cass.6857/1992) ha affermato la indisponibilità preventiva che il carattere assistenziale dell'assegno di mantenimento attribuisce allo stesso, in correlazione con il principio generale del nostro ordinamento giuridico secondo il quale non sono disponibili gli emolumenti di varia natura correlati alle esigenze di vita. Tale indisponibilità non si traduce tuttavia in una incapacità per la parte beneficiaria di accettare il pagamento delle somme dovute in un'unica soluzione, anziché a rate.

Le stesse norme codicistiche (art. 447 c.c.) sanciscono la inammissibilità della cessione e della compensazione dei crediti alimentari ma non si esprimono analogamente sugli accordi relativi alle modalità di corresponsione. La possibilità di attribuire l'assegno di mantenimento al coniuge in un'unica soluzione è prevista in sede di divorzio e non di separazione, tuttavia la giurisprudenza e la dottrina ammettono la possibilità di applicare tale modalità di pagamento anche alle separazioni.

L'orientamento sembrava tuttavia contrario ad estenderla al mantenimento a favore dei figli, per evitare che gli stessi possano, in un momento successivo al versamento una tantum, trovarsi sprovvisti di mezzi di sussistenza, ma la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13424/2014 ), ne ha affermato la ammissibilità anche in relazione ad essi, ritenendo tuttavia che in questo caso, non si applichi la preclusione assoluta per nuove richieste dovute al mutarsi della situazione di fatto.

La sentenza della Corte d'Appello di Roma del 23 marzo 2020 n.1825, oggetto del presente commento, ha fatto applicazione di tale principio ammettendo il pagamento in un'unica soluzione ed escludendo che l'accettazione da parte della figlia di tale modalità di versamento del mantenimento possa essere in alcun modo considerata una rinuncia al diritto.

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