Successioni e Testamento biologico
SUCCESSIONI
Il decesso di una persona cara comporta l’estinzione dei rapporti personalissimi e familiari, mentre i rapporti patrimoniali vengono, di norma, trasmessi ad altri soggetti in base a un complesso di regole chiamato “diritto successorio” (o ereditario). Da quel momento la legge prevede, a carico per gli eredi, una serie di adempimenti e operazioni da compiere entro determinati periodi di tempo, nonché decisioni di opportunità da adottare, come, per esempio, la dichiarazione di successione e l’accettazione o meno dell’eredità. Per successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici dal defunto agli eredi, che non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali, ma anche il trasferimento degli obblighi che il de cuius (il defunto) assunse in vita, quali debiti o imposte arretrate, a cui devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti. La successione si dice “legittima” quando gli eredi succedono al defunto in forza di legge, mentre si chiama “testamentaria” quando i beni sono trasferiti in conformità alla volontà scritta del defunto tramite testamento (pubblico, olografo o segreto).
TESTAMENTO BIOLOGICO
Con la Legge n. 219 del 2 dicembre 2017, nota come “legge sul fine vita”, l’Italia è divenuta il quattordicesimo paese europeo a regolamentare il TESTAMENTO BIOLOGICO, muovendosi all’interno della Convenzione di Oviedo del 1997, primo trattato internazionale sulla bioetica, promosso dal Consiglio d’Europa. Viene ribadito il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della norma è la disciplina delle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare, nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità, con la possibilità di nominare un loro Fiduciario. Le DAT si riferiscono a: scelte terapeutiche; accertamenti diagnostici; singoli trattamenti sanitari. Possono essere pubblicate in un registro comunle, sanitario regionale o, come auspicabile, in una Banca Dati nazionale ad oggi in corso di definizione.