AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: E’ POSSIBILE LA NOMINA DI ENTRAMBI I GENITORI COME CO-AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL FIGLIO MAGGIORENNE AFFETTO DA MALATTIA INVALIDANTE.
21 aprile 2020
Il giudice tutelare del Tribunale di Ravenna, con decreto del 6.03.2020 ha accolto la domanda del padre, già nominato amministratore di sostegno del figlio maggiorenne affetto da malattie invalidanti, volta a conseguire la nomina della madre e moglie quale co-amministratrice di sostegno del figlio, differenziando tra i due co-amministratori i poteri conferiti e fissando i criteri di loro esercizio congiunto o disgiunto.
Nel caso sottoposto all’esame del giudice tutelare del Tribunale di Ravenna, il padre di un soggetto maggiorenne affetto da autismo infantile associato a disabilità cognitiva già nominato amministratore di sostegno del figlio medesimo ha chiesto di poter essere affiancato nel ruolo dalla moglie, madre del beneficiario, della quale ha domandato la nomina quale co-amministratrice nel rispetto del principio di bigenitorialità: la ragione di tale richiesta risiedeva nel fatto che entrambi i genitori si erano congiuntamente fatti carico – ciascuno per le specifiche competenze – della cura della persona del figlio, la cui serenità dipendeva dalla comune abnegazione dei genitori.
Il giudice tutelare ha accolto la richiesta rilevando che la nomina di uno dei genitori quale amministratore di sostegno effettivamente depotenzia l’assetto bigenitoriale di rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio, in tutti i casi in cui il beneficiario, sebbene sia maggiorenne, di fatto si trovi nelle stesse condizioni psicofisiche di un minore, a causa delle patologie da cui è affetto.
Inoltre, la nomina del genitore co-amministratore ha la funzione di prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interessi tra il genitore esercente il potere rappresentativo ed il figlio.
Lo stesso giudice tutelare ha ritenuto tuttavia opportuno differenziare i poteri riconosciuti a ciascun genitore al fine di garantire agli stessi, pur nel loro comune accordo, una autonomia operativa ed un sollecito esercizio dei poteri mediante una suddivisione dell’incarico: il giudice ha riservato quindi alla madre i poteri connessi alla cura della persona, mentre ha conferito al padre quelli relativi alla gestione del patrimonio del beneficiario, chiarendo tuttavia che, in ipotesi di impedimento o di conflitto di interesse di uno dei due allo svolgimento del proprio incarico, l’altro possa svolgere anche le attività attribuite al co-amministratore, con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione ovvero in caso di conflitto di interessi, e firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare.
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