CASSAZIONE SENTENZA 28.11.2018 N. 30826
La Corte ha precisato che “alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi, o della conflittualità che caratterizza i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore”